LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata da Alpiaz S.r.l. per  la  realizzazione  di
impianto  seggiovia  triposto  su  area ubicata nel comune di Artogne
(Brescia), mappale 2022, fogli  20,  21,  mappale  2877,  foglio  21,
sottoposta  a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera d),
della legge 8 agosto 1985, n. 431,  nonche'  gravata  da  vincolo  di
immodificabilita'  ed  inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.  15,  individuato  con deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici   e
sociali,  consistenti  nella  sostituzione di impianto biposto con un
impianto triposto;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione al limitato
impatto delle opere sull'ambiente;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto, dall'ambito territoriale n. 15,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1)  di  stralciare,  per  le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale 2022, fogli 20,  21,
mappale  2877,  foglio 21, dall'ambito territoriale n. 15 individuato
con deliberazione di giunta regionale  n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985;
  2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza  dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale  n.  15,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della regione
Lombardia, come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge
regionale  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4) di inviare al sindaco del  comune  di  Artogne  (Brescia)  copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune  stesso
dovra'  tenere  a disposizione degli interessati copia della Gazzetta
Ufficiale con la relativa planimetria, ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 17 settembre 1991
                                               Il presidente: FINETTI
Il segretario: DI GIUGNO